A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle Amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada permette di disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni tra i due Paesi. La struttura dell'articolato ricalca gli schemi più moderni di convenzioni approvati in materia dall'OCSE.
Destinatari. La Convenzione riguarda le persone fisiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti e le persone giuridiche aventi sede in uno o in entrambi gli Stati medesimi.
Soggetti coinvolti. Le Amministrazioni competenti sono rispettivamente, per l'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e, per il Canada, l'omologa amministrazione finanziaria.
Analisi costi-benefici. La necessità di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e il Canada, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione. L'Accordo in questione, negoziato inizialmente sulla base della sua neutralità fiscale, è stato successivamente verificato nel suo reale impatto prendendo a campione l'anno 2003 per la verifica dei suoi effetti sul gettito erariale. Da tale esame è emerso che ne deriva una perdita di gettito, stimata come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria; tuttavia l'impegno assunto con la controparte e i riflessi positivi che ne deriveranno sul piano dei rapporti tra i due Paesi determinano una valutazione complessiva positiva.
B) Aree di criticità.
Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto A), aspetti di criticità.
C) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è lo strumento tecnico-normativo più appropriato, tenuto conto che le previsioni contenute nell'Accordo riguardano aspetti fiscali di modifica della normativa vigente in materia e che dall'Accordo discendono mancate entrate per l'erario. Pertanto il Presidente della Repubblica per ratificare l'Accordo in parola, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione, deve avere l'autorizzazione parlamentare.